IMU 2020 – Imposta Municipale Propria 2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 (commi da 739 a 783).
La Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha operato l’accorpamento IMU-TASI.
Aliquote e Versamenti 2020
La scadenza del versamento dell’imposta dovuta è fissata in due rate:
– 16 giugno 2020 (rata di acconto)
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Esenzione per il settore turistico:
L’art. 177 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. D.L. “Rilancio”) stabilisce che: “ In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.“
– 16 dicembre 2020 (rata di saldo)
La seconda rata sarà calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 come conguaglio.
Esenzione rata di SALDO per i settori del TURISMO e dello SPETTACOLO:
L’art. 78 del D.L. 14/08/2020, n. 104 (conv. L. 126/2020) stabilisce che “In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
-
- a)immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
-
- b)immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
-
- c)immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
-
- d)immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e)immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”
Esenzione rata di SALDO per le attività interessate dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020:
L’art. 9 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (c.d. D.L. “Ristoro”) stabilisce che “Ferme restando le disposizioni dell’ articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato (ALLEGATO 1 DL 137 2020), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”
Per beneficiare dell’esenzione è necessario che ci sia coincidenza tra proprietario e gestore dell’attività.
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