Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o tramite commercio elettronico i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), osservado le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Per la vendita al dettaglio in locali privati aperti al pubblico, oppure mediante commercio elettronico, la comunicazione deve essere effettuata nel Comune dove si intende esercitare la vendita.
Gli imprenditori agricoli possono effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.
Non è richiesta la comunicazione di inizio attività
- per la vendita esercitata su superficie all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola
- per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali.
Nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.