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Saldi, vendite promozionali e di liquidazione

saldi

Disciplina relativa alle vendite promozionali, saldi di fine stagione e vendite di liquidazione.

Data di Pubblicazione

27 maggio 2025

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Saldi
La normativa di riferimento per la disciplina dei saldi di fine stagione è contenuta nel Decreto Legislativo n. 114/98. In particolare, ai sensi dell’art. 15 dello stesso Decreto:

  1. i saldi possono riguardare solo i prodotti di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti in quanto fortemente legati alla moda
  2. queste vendite possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno e di durata limitata, stabiliti con anticipo, oltre che comunicati al pubblico con un cartello apposto nel locale commerciale e ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima della data di inizio della vendita stessa.

Saldi invernali: dal giorno feriale precedente l'Epifania per 60 giorni
Saldi estivi: dal primo sabato di luglio per 60 giorni.

In adeguamento ai principi di liberalizzazione introdotti dalla recente normativa in materia di attività commerciale ed allo scopo di snellire le procedure a carico delle imprese, la Regione Emilia Romagna con DGR n. 1780 del 2 dicembre 2013 ha eliminato l’obbligo per gli esercenti di comunicare al Comune, con almeno 5 giorni di anticipo, il periodo di svolgimento dei saldi, confermando l’obbligo di osservare, comunque,  tutte le altre prescrizioni contenute nella DGR n. 1732  del 1999 e successive modificazioni.

Vendite promozionali
La Delibera Regionale n.1804/2016 stabilisce che le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione.
Rimane confermata la prescrizione contenuta nell'art.15 del D.Lgs 114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita.
Normativa di settore
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/commercio-in-sede-fissa-1/normativa-di-settore

Vendite di liquidazione
La liquidazione può essere effettuata a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda e trasformazione o rinnovo locali.
I commercianti interessati devono darne comunicazione al Comune attraverso la procedura presente sul portale SuapER https://accessounitario.lepida.it/ almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
La durate delle vendite di liquidazione varia a seconda della motivazione:

  • le vendite di liquidazione per trasferimento di sede dell'azienda possono essere effettuate tutto l'anno per un periodo non superiore a sei settimane;
  • le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali possono essere effettuate tutto l'anno, ad eccezione del mese di dicembre, per un periodo non superiore a sei settimane;
  • le vendite di liquidazione per cessazione dell'attività possono essere effettuate tutto l'anno, per un periodo non superiore a tredici settimane;
  • le vendite di liquidazione per cessazione dell'azienda possono essere effettuate tutto l'anno, per un periodo non superiore a tredici settimane.

Normativa di settore
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/commercio-in-sede-fissa-1/normativa-di-settore

Imposta di pubblicita: esente se non si espongono vetrofanie superiori a mq 0,50

Ultima modifica: martedì, 27 maggio 2025

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