Descrizione estesa
La legge 180/2026 ha previsto il voto fuori sede per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per i Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Requisito necessario è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore sia iscritto.
Possono chiedere l’iscrizione :
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo l, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini :
- Studio o lavoro, condizione già in essere : entro il 31 dicembre dell’anno in corso per le elezioni dell’anno successivo
- Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre : entro 30 giorni dalla data in cui
sorta dopo il 31 dicembre e comunque entro il 45° giorno antecedente le elezioni in corso
- Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione: non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni in corso quelle dell'anno
Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda
Modalità di presentazione della domanda
La domanda è presentata personalmente presso l’ufficio elettorale del Comune di Boretto, Piazza San Marco 5 o inviandola alla casella di posta certificata elettronica protocolloboretto@legalmail.it
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
Revoca. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.